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Il decentramento fiscale: considerazioni critiche

Beniamino Lapadula

L’analisi economica ha tentato in diversi modi di individuare, con approcci teorici, i vantaggi e gli svantaggi connessi al decentramento fiscale e amministrativo, ma non è riuscita a dare risposte univoche. Non è possibile, ad esempio, stabilire sulla base di pure considerazioni teoriche, l’importanza relativa degli obiettivi di efficienza rispetto a quelli di equità o il peso da attribuire alla minimizzazione dei costi di produzione dei servizi pubblici, rispetto alla massimizzazione della soddisfazione delle preferenze locali.
Alla base del movimento verso il decentramento fiscale non c’è dunque una vera e propria teoria, ma una doppia convinzione: la prima, che i governi di livello inferiore, poiché sono vicini alle comunità locali, riescano a garantire una migliore soddisfazione delle preferenze dei cittadini; la seconda, che gli elettori esercitino un controllo più efficace sui governi locali di quanto possano fare rispetto al governo centrale. Si ritiene, più in generale, che il federalismo fiscale sia in grado di favorire una più diretta partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche. A fronte di questi principi molto semplici, su cui si basa il federalismo fiscale, si riscontra, sul terreno concreto, una difficoltà ad attuarli. Se si va infatti a verificare il grado di decentramento con specifici indicatori, ad esempio la quota di entrate fiscali proprie rispetto a quelle nazionali, o la quota di spesa pubblica sostenuta dai diversi livelli di governo, risulta che alcuni stati unitari hanno gradi di decentramento fiscale più elevati di quelli di alcuni stati federali. Esistono infatti stati federali con finanze fortemente accentrate e stati unitari, ad esempio quelli scandinavi, con finanze decentrate. C’è inoltre da considerare che, a fronte di un aumento delle responsabilità di spesa ai livelli locali che si è registrata negli ultimi decenni a livello internazionale, non c’è stata una equivalente crescita della tassazione locale sul totale del prelievo. Ciò è stato vero in particolare per il nostro paese. Fino alla fine degli anni '80, l’Italia era tra i primi paesi a finanza più accentrata del mondo, malgrado la riforma regionale e il decentramento agli enti locali degli anni '70. Questi non solo non avevano dato luogo al decentramento fiscale, ma anzi erano stati accompagnati da un accentramento del prelievo. Prima della riforma fiscale del 1971, infatti, i Comuni avevano consistenti entrate proprie: l’imposta di famiglia, l’imposta sul valore locativo, le imposte comunali di consumo. Con la riforma del 1971, il potere impositivo dei Comuni fu drasticamente ridotto e la maggioranza delle loro entrate venne a dipendere dai trasferimenti del bilancio statale. La stessa cosa accadde alle Regioni che, pur se previste dalla Costituzione, furono istituite solo nel 1970. Fino alla fine degli anni '80, i trasferimenti dello Stato alle Regioni erano vincolati per il 98% a specifici settori di spesa. Nella sostanza, il governo nazionale gestiva in maniera dettagliata tutte le risorse trasferite ai livelli sub-centrali. Le motivazioni di tale accentramento erano due: primo, la necessità di controllare la dinamica della spesa pubblica; secondo, la necessità di garantire, in un paese differenziato come il nostro, l’uniformità delle prestazioni sull’intero territorio nazionale. C’è da dire però che la compresenza di una estesa autonomia sul lato della spesa a livello locale e di una dipendenza dai trasferimenti dal centro è, almeno in parte, fisiologica. Essa è legata anche al fatto che le basi imponibili appropriate per la tassazione locale sono relativamente ristrette.
È difficile, infatti, individuare sul territorio cespiti che garantiscano una base imponibile permanente, una distribuzione geografica omogenea, una limitata variabilità del gettito in rapporto all’andamento dei diversi cicli economici. Nell’esperienza internazionale, i tributi gestiti a livello locale non hanno basi imponibili volatili (come le imposte dei redditi di capitale e societari), ma si incentrano sulle imposte sul matrimonio immobiliare e sui consumi, su addizionali e imposte statali. Quindi è naturale che i livelli di governo sub-nazionali generalmente facciano fronte alle loro esigenze, non solo con tributi propri, ma anche con compartecipazioni sui tributi statali e con trasferimenti. Il problema più complesso è dato dalla forte eterogeneità nella dotazione di risorse fiscali dei singoli governi locali, eterogeneità che rischia di riflettersi sulla quantità e la qualità dei servizi fruibili a livello delle singole comunità locali. Tutto ciò pone problemi di equità molto complessi e, quindi, tanto più un governo centrale devolve competenze, tanto più diventa grande il problema di colmare l’ineguale capacità fiscale che c’è tra i diversi territori. Da tutte le considerazioni fin qui esposte si evince che il principio di sussidiarietà, sui cui si fonda il federalismo fiscale, in genere viene attuato in maniera parziale, lasciando alla responsabilità congiunta del governo centrale e dei governi locali un insieme ampio di competenze. Ciò crea, a sua volta, altri problemi: infatti, più è ampia l’area delle competenze condivise, tanto maggiori possono essere i comportamenti a rischio da parte dei diversi livelli di governo. Per i livelli locali ci può essere la tentazione di non attenersi alla disciplina fiscale, contando sul ripiano delle spese da parte del governo centrale; per il livello nazionale, quella di imporre standard senza garantire le corrispondenti risorse finanziarie. La complessità di questi problemi fa sì che la struttura federale o unitaria assunta dai diversi stati dipenda più dalle dinamiche socio-economiche sviluppatesi nel corso della loro evoluzione storica, che non da una scelta deliberata. Ed è per questo che, dai confronti internazionali, non emerge una puntuale corrispondenza tra l’evoluzione delle competenze di spesa e l’evoluzione dell’imposizione fiscale. Mentre in alcuni paesi il peso relativo delle entrate locali si è accresciuto in conseguenza dei processi di devoluzione (ad esempio ciò è successo in Spagna, in Danimarca, in Italia), in altri paesi come la Svezia, la Norvegia e l’Austria si è determinata una graduale diminuzione delle entrate proprie dei governi locali.


Il quadro della finanza regionale e locale in Italia a partire dagli anni ‘90

Il modello di accentramento fiscale degli anni ‘80 non solo non riuscì a consentire il controllo della dinamica della spesa pubblica e a garantire uniformità delle prestazioni, ma fu una delle cause principali che condussero alla crisi finanziaria del 1992. È a partire da quella crisi che il meccanismo basato sui trasferimenti comincia ad essere sostituito dal meccanismo basato sui tributi propri. Nel 1992 è introdotta l’Ici, nel 1993 vengono regionalizzati i contributi sanitari, nel 1995 viene stabilita una partecipazione alle accise sulla benzina, nel 1997 è introdotta l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e l’addizionale sull’imponibile Irpef.
Negli anni ‘90, quindi, non solo sono state trasformate organizzazione, competenze e responsabilità amministrative e di governo di Regioni ed Enti locali ma sono state riscritte le regole del sistema finanziario regionale e locale, in direzione di un decentramento sempre maggiore delle responsabilità. L’attuazione del federalismo amministrativo realizzato con le leggi Bassanini è stato accompagnato dall’approvazione del decreto legislativo 56/2000, che ha sostituito gran parte dei trasferimenti erariali alle Regioni, con compartecipazioni (in particolare sull’Iva) e con un fondo perequativo senza vincoli di destinazione. L’art. 119, inserito nel nuovo Titolo V della Costituzione, ha, infine, ridefinito il sistema finanziario e tributario in coerenza con i principi del federalismo fiscale. L’art. 119 attribuisce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni «autonomia finanziaria di entrata e di spesa» e dispone che, in relazione a tale autonomia, Regioni e Autonomie locali «stabiliscono e applicano tributi e entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio». L’art. 119 prevede, inoltre, per i territori con minore capacità tributaria per abitante, l’integrazione di tali risorse con un «fondo perequativo» da assegnare «senza vincolo di destinazione», affinché sia consentito a Regioni e Enti locali «di finanziare integralmente le funzioni loro attribuite». Infine, sono previste «risorse aggiuntive [...] per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni».
La nuova ripartizione delle competenze legislative in materia di spesa tra Stato e Regioni decisa con la riforma costituzionale del 2001 e confermata, seppure in modo assai confuso e contraddittorio, dalla nuova riforma costituzionale approvata il 18 novembre dello scorso anno, avrebbe dovuto essere accompagnata dall’introduzione del federalismo fiscale. Il decreto 56/2000 ha avuto però una applicazione solo parziale e l’art. 119 è rimasto sulla carta, non si è cioè posto mano a quella legge generale di coordinamento della finanza pubblica, che avrebbe dovuto ridefinire l’articolazione del sistema tributario tra i diversi livelli di governo. La legislatura che è alle nostre spalle, governata dal centro-destra, è stata così una legislatura di paralisi per il federalismo fiscale. C’è stata, quindi, una vera e propria schizofrenia tra la propaganda federalista e il blocco della riforma delle relazioni finanziarie tra Stato e Autonomie locali. Al di là del dibattito di riforma costituzionale sul piano delle politiche concrete, le Regioni e gli Enti locali hanno vissuto anni di arretramento in cui si è registrato l’inasprimento dei vincoli della loro autonomia finanziaria, sia sul piano della spesa, che su quello delle entrate. L’Alta Commissione sul federalismo fiscale, incaricata di dare indicazioni sul nuovo modello di finanza decentrata, ha così finito per operare e concludere i propri lavori nel sostanziale disinteresse del Governo. Il ritardo che si registra nell’attuazione del federalismo fiscale è preoccupante perché, sia il nuovo art. 117 della Costituzione, che introduce il principio dell’esclusività legislativa regionale in un numero ampio di materie, sia l’art. 118, che colloca sempre più le funzioni amministrative verso le autonomie locali, comportano un quadro in cui la dimensione del passaggio di risorse dalle amministrazioni centrali a quelle regionali e locali viene ad assumere dimensioni molto consistenti. Queste dimensioni sarebbero ancora maggiori nel caso in cui le nuove modifiche introdotte al Titolo V, con la riforma voluta dal centro-destra, venissero confermate. Sulla base di simulazioni condotte dall’Isae sui dati 2003, la piena attuazione del federalismo potrebbe spostare verso l’insieme delle autonomie locali un ammontare di risorse finanziarie, oggi gestite dallo Stato centrale, superiore ai 5 punti del Pil. Le spese pubbliche relative ai livelli decentrati di governo raggiungerebbero i 270 miliardi di euro, cioè circa il 21% del Pil.


Gli emendamenti all’art. 117 della Costituzione apportati dalla riforma costituzionale voluta dal centro-destra


Rispetto alla profonda revisione istituzionale prevista dalla riforma costituzionale approvata alla fine dello scorso anno (premierato forte, bicameralismo asimmetrico, indebolimento dei poteri del Presidente della Repubblica, revisione delle procedure per la nomina di giudici della Corte costituzionale), gli interventi in materia di devoluzione delle competenze e di federalismo fiscale (artt. 117 e 119 della Costituzione) appaiono più modesti, ciò non di meno si tratta di modifiche confuse e fortemente contraddittorie, che sono state determinate da spinte contrapposte all’interno della maggioranza di governo. Da un lato si registrano tendenze verso la ricentralizzazione di diverse competenze concorrenti, dall’altro tre materie, già presenti nell’originario disegno di legge costituzionale Bossi sulla devolution, vengono trasformate in esclusive regionali: sanità, istruzione, polizia locale. Sulle due grandi aree di intervento pubblico, sanità e istruzione, la teoria economica non dà valutazioni univoche. Per quanto concerne la sanità è comunque assodato che se si sceglie un sistema pubblico, la determinazione delle tipologie e dei livelli di assistenza e le regole di accesso alle prestazioni debbano essere garantite a livello nazionale. Nel caso dell’istruzione, il maggiore ruolo delle preferenze espresse a livello locale sembra poter trovare più giustificazioni rispetto al settore della sanità. Anche per l’istruzione, però, si condivide l’esigenza di assegnare al livello nazionale un ruolo primario per dare pari opportunità ai cittadini che vivono nelle differenti aree del paese e assicurare il rafforzamento dell’identità nazionale; ma è  difficile immaginare un contesto di unitarietà, quando si è in presenza di competenze esclusive a livello regionale o locale. Gli emendamenti apportati dal centro-destra all’art. 117 in materia di sanità attribuiscono alla legislazione esclusiva statale, le «norme generali di tutela della salute» rendendo, però, di competenza esclusiva regionale «l’assistenza e organizzazione sanitaria». Tale formulazione potrebbe differenziare, in profondità, molto di più di quanto si sia già verificato nel corso degli anni che sono alle nostre spalle, il disegno dei singoli sistemi sanitari regionali. Si potrebbe cioè arrivare a configurare modelli di intervento radicalmente diversi, con differenti gradi di tutela a secondo delle Regioni di residenza. In tale nuovo quadro, potrebbero trovare legittimazione anche decisioni delle Regioni volte a ridurre la mobilità sanitaria interregionale. Per quanto riguarda l’istruzione resta di competenza esclusiva statale la normativa generale, ma diventa di competenza esclusiva regionale «l’organizzazione scolastica, la gestione degli istituti scolastici di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la definizione dei programmi scolatici e formativi di interesse specifico della Regione».
Anche se i livelli decentrati sono già oggi titolari di consistenti margini di autonomia sul piano organizzativo, l’attribuzione all’esclusività regionale di così rilevanti competenze comporta il rischio di un ampliamento dei divari territoriali esistenti nell’offerta dei servizi dell’istruzione. Ad esempio, potrebbero crearsi delle differenziazioni nelle retribuzioni degli insegnanti tra le diverse Regioni o ineguali distribuzioni delle risorse finanziarie e dei materiali didattici, tutte cose essenziali per una erogazione equa dei servizi scolastici sull’intero territorio nazionale. A questo rafforzamento eccessivo dei poteri legislativi regionali in materia di istruzione e sanità, la nuova riforma affianca il richiamo all’interesse nazionale che viene introdotto nel nuovo art. 127, principio a cui è affidata la tenuta dei principi generali dello Stato. La possibilità concessa al governo nazionale di attivare una procedura per rimuovere, in tutto o in parte, una legge regionale che pregiudichi il non meglio specificato «interesse nazionale della Repubblica» appare poco chiara, farraginosa, foriera di preoccupanti conflitti fra Stato e Regioni, nonché di rischi di irresponsabilità finanziaria, particolarmente pericolosi nell’attuale quadro fortemente negativo di finanza pubblica.


Le dinamiche finanziarie della devolution

Come abbiamo già ricordato, la riforma costituzionale del centro-destra lascia comunque inalterate le previsioni costituzionali del 2001 in materia di sistema di finanziamento (art. 119) e non modifica i grandi criteri di attribuzione delle funzioni amministrative (commi 1 e 2 dell’art. 118). Per quanto riguarda i principi dell’art. 119, l’articolo finale della legge di riforma costituzionale approvata il 18 novembre 2005, e che sarà sottoposta nei prossimi mesi al referendum oppositivo-confermativo, prevede che debbano essere attuati entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Quindi la questione dell’attuazione dell’art. 119 non potrà essere elusa. D’altra parte la Corte Costituzionale, seguendo un metodo già collaudato in passato, una volta concesso un ragionevole periodo di riflessione, finirà per imporre al legislatore di provvedere, cominciando a dichiarare, cosa che in parte già ha fatto, l’incostituzionalità di nuove legge incompatibili con le norme costituzionali.
Come si è innanzi sottolineato, una piena attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione porterebbero le spese complessive dei livelli decentrati di governo dai 200 mld, raggiunti nel 2003, a circa 270 mld. L’incremento, pari a circa 70 mld, dipende in larga misura dalle spese per l’istruzione che ammontano a circa 48 mld (oggi di competenza del bilancio dello Stato). Tale trasferimento di spesa è strettamente connesso al testo dell’art. 117 riformulato dalla riforma del centro-destra che attribuisce alle Regioni, nel campo dell’istruzione, potestà esclusive che comporterebbero l’automatico trascinamento delle funzioni amministrative.
Sarebbe però sbagliato, al di là dell’entità delle spese complessive dei livelli decentrati di governo, immaginare che l’enorme trasferimento di competenze avvenga a “costo zero”. Al di là dei problemi di allocazione del personale e al rischio sempre presente di un aumento dell’organico della Pubblica Amministrazione, i costi di attuazione del Titolo V potrebbero lievitare, anche per il ridimensionamento delle economie di scala, oggi garantite dalla gestione centralizzata, in particolare per i consumi intermedi.
Infine, bisogna fare i conti con l’ammontare complessivo di entrate che, ai sensi dell’art. 119, devono essere garantite per coprire le spese vecchie e nuove delle Amministrazioni locali. Come è noto, oggi queste spese vengono finanziate in parte con tributi e entrate propri (Irap, Ici, ecc.) e in parte con trasferimenti da parte dello Stato. Sulla base dell’art. 119 tutte le spese, comprese quelle oggi coperte da trasferimenti, dovranno invece essere finanziate integralmente con tributi e entrate propri, compartecipazioni e ricorsi al fondo perequativo. Per realizzare questi principi bisognerà aumentare le entrate tributarie di Enti locali e Regioni da 97 mld di euro a 266 mld, o, nell’ipotesi del mantenimento delle spese per istruzione a livello centrale, a 218 mld di euro.


Conclusioni

I cambiamenti potenziali legati all’attuazione del Titolo V impongono la definizione di puntuali criteri di attribuzione dalle competenze gestionali, oggi statali, ai tre livelli delle Autonomie locali. Soltanto in questo modo si può costruire un sistema tributario locale, con basi imponibili coerenti con i compiti di spesa di Province, Comuni e Regioni. Al momento restano confusi gli ambiti decisionali dello Stato e delle Regioni nella complessa dinamica di assegnazione delle funzioni amministrative. C’è dunque bisogno di un metodo cooperativo capace di definire in modo chiaro la divisione delle funzioni tra Stato e Regioni, così come è stato più volte sottolineato nelle sentenze della Corte Costituzionale. C’è poi bisogno di emanare, senza ulteriori indugi, la prevista legge statale di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che permetta l’esercizio dell’autonomia delle Regioni in materia tributaria, in un quadro di equità e unitarietà del sistema fiscale complessivo del Paese. L’autonomia delle Regioni, infatti, deve essere garantita in un contesto di tributi regionali omogenei che renda possibile la determinazione di capacità fiscali confrontabili tra i diversi territori. Ciò è indispensabile per costruire un sistema di trasferimenti perequativi che permetta la tutela dei livelli essenziali in tutte le realtà del Paese. Si tratta, da una parte, di riconoscere ai livelli di governo sub-nazionali un’autonomia fiscale che li responsabilizzi e, dall’altra, di garantire un adeguato grado di solidarietà tra territori che hanno risorse e bisogni diversi. È questo il federalismo fiscale previsto dal nuovo Titolo V della Costituzione, federalismo che deve garantire la coesione sociale e l’uguaglianza sostanziale tra i cittadini, nell’esercizio dei diritti costituzionali e nell’accesso ai servizi essenziali. C’è un’ultima riflessione da fare: come insegna l’esperienza internazionale, esiste un limite nell’attribuzione delle risorse complessive di un paese agli Enti decentrati e oltre questo limite si rischia di mettere in gioco la stessa unità dello Stato. Non esiste naturalmente una percentuale definita da una sorta di legge “fisica”, molto dipende dalla storia dei diversi paesi, ma bisogna ricercare costantemente un punto di equilibrio e di unità. Non a caso la posizione della Lega Nord, tesa a ridistribuire risorse a vantaggio delle regioni più ricche, più volte è sconfinata nell’obiettivo della secessione.

politiche-economiche@mail.cgil.it
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